Fondo solidarietà comunale e servizi sociali

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L’Italia è caratterizzata da storiche disparità territoriali, in termini economici, sociali, di offerta dei servizi ai cittadini. La riforma del Titolo V 2021 mirava proprio a compensare questi divari. Da un lato, dando maggiore autonomia finanziaria agli enti locali e dall’altro, prevedendo l’introduzione di un fondo perequativo. Uno strumento che avrebbe permesso alle amministrazioni più svantaggiate di garantire comunque ai propri cittadini i servizi fondamentali.

In seguito a numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, il fondo perequativo prescritto dalla riforma del Titolo V è stato introdotto come componente di un fondo più ampio, quello di solidarietà comunale.

Nella ripartizione del fondo di solidarietà comunale il principio cardine è quello appunto della solidarietà. Per cui i comuni più svantaggiati dovrebbero ricevere risorse dal fondo di solidarietà comunale e i comuni economicamente più stabili dovrebbero finanziarlo.

Il fondo di solidarietà comunale non prevede solamente la distribuzione di risorse secondo il metodo perequativo, mirato a ridurre le disparità territoriali. Una parte del fondo di solidarietà comunale è infatti destinata a compensare le cifre che i comuni ricevevano in passato da entrate proprie e trasferimenti. In particolare il gettito Imu e Tasi, ridotto dalla Legge di stabilità del 2016.

Inoltre da ultimo, con la legge di bilancio 2021, è stata introdotta una terza componente, legata agli obiettivi di servizio. Un incremento di risorse destinate a finanziare lo sviluppo di servizi sociali e di asili nido nei comuni italiani. Allo stato attuale, sono quindi tre le componenti del fondo di solidarietà comunale:

  • Tradizionale, di cui una parte è costituita dal fondo perequativo.
  • Ristorativa, di compensazione delle risorse da Imu e Tasi.
  • La componente destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali e al potenziamento degli asili nido.

Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2021, sulla base della nota tecnica recante «Obiettivi di servizio e modalita’ di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto, in base al comma 792 dell’art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020» approvata nella seduta della stessa Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 16 giugno 2021, che fa parte integrante del presente decreto, sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell’allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e riportano nella relativa scheda di cui al comma 2 i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. 

  • Le risorse aggiuntive assegnate saranno oggetto di rendicontazione solo se la spesa riclassificata per i servizi sociali del Comune risulta inferiore al valore del proprio fabbisogno standard.
  • A tutti i Comuni è richiesto di compilare il quadro del numero di utenti per ciascun servizio erogato e di produrre una relazione sintetica in parte assistita da alcune domande chiave entro il termine del rendiconto 2021.
  • Tra gli obiettivi di servizio che il Comune può scegliere di perseguire è prevista l’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato qualora l’incidenza del numero di assistenti per il Comune e/o l’Ambito territoriale sociale di appartenenza sia inferiore a 1:6.500 abitanti. Questa previsione va a sostegno di quei Comuni/Ambiti che attualmente non raggiungono la soglia di accesso prevista dai commi 797 e ss. della Legge di Bilancio 2021 per usufruire dei finanziamenti previsti dal MLPS
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2021
ALLEGATO: TABELLE PER COMUNE
OBIETTIVI DI SERVIZIO E MODALITÁ DI MONITORAGGIO PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DEI SERVIZI OFFERTO

 

Fonte openpolis.it

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